Il “patto di famiglia”
La Legge 14 febbraio 2006, n. 55 ha introdotto un nuovo istituto. L’art. 768 bis cod.civ. infatti prevede che “è patto di famiglia il contratto con cui… l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti“. La finalità del patto di famiglia è quella di agevolare il trasferimento della proprietà dell’azienda tra genitori e figli, evitando che le caratteristiche proprie di un atto di donazione costituiscano un problema per la circolazione della ricchezza ed un pregiudizio per la continuità dell’impresa e le ragioni dell’economia. Infatti a differenza della donazione non può essere impugnato con l’azione di riduzione. La predisposizione di un patto di famiglia non è agevole, dovendo essere ponderati una serie di elementi propri dell’equilibrio familiare. La competenza dei professionisti di “Officina notarile” è a Vostra disposizione.
Qual è l’oggetto del patto?
Chi deve partecipare necessariamente al contratto?
Che cosa sono le attribuzioni compensative?
Che cosa succede se arriva un nuovo fratello o se l’imprenditore divorzia e si risposa?
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